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Educazione interculturale: riferimenti legislativi
nazionali e documenti internazionali
Normative | Risorse | Attività | Contributi |
C.M. 8/9/1989 n. 301 | Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo. Promozione e coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto allo studio | Si promuove l’inserimento degli stranieri nella scuola dell’obbligo; insieme ad indicazioni di carattere amministrativo, si cominciano a delineare suggestioni di carattere metodologico per l’ inserimento degli stranieri nella scuola dell'obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto. La circolare prevede un coordinamento fra le iniziative delle scuole e quelle promosse a livello regionale in favore degli immigrati, dando vita ad iniziative di sensibilizzazione delle comunità e dei gruppi di immigrazione. La circolare inoltre raccomanda, laddove si presentino più alunni immigrati da uno stesso Paese e con analogo livello culturale, il loro inserimento in una medesima classe, tenendo conto di non superare le quattro-cinque unità. Essa inoltre suggerisce attività didattiche orientate alla valorizzazione delle peculiarità delle diverse etnie. Di fronte all’emergenza del fenomeno migratorio, l’educazione interculturale è proposta inizialmente come risposta ai problemi degli alunni stranieri/immigrati: in particolare, l’apprendimento della lingua italiana e la valorizzazione della lingua cultura d’origine |
C.M. 22/7/1990 n. 205 | Scuola dell’obbligo e alunni stranieri | Si introduce per la prima volta il concetto di educazione interculturale come risposta alle istanze di una società multiculturale affermando il principio del coinvolgimento degli alunni italiani in un rapporto interattivo con gli alunni stranieri/immigrati, in funzione del reciproco arricchimento Il documento contiene principi innovativi importanti: forniva indicazioni per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni immigrati e nello stesso tempo poneva il tema dell'educazione interculturale per tutti |
C.M. 31/12/1991 n. 400 |
Iscrizione scuole materne, elementari e secondarie di primo grado | I capi di istituto, in presenza di una documentazione incompleta, osservano, nella iscrizione con riserva prevista dal penultimo comma dell'art. 14 del regio decreto n. 653/1925, la consueta procedura, sulla base di una dichiarazione prodotta, sotto la propria responsabilità, dal genitore o da chi esercita la potestà ovvero dallo stesso alunno interessato, se maggiorenne, attestante la classe ed il tipo di istituto frequentati nel Paese di provenienza. |
Pronuncia C.N.P.I. 23/4/1992 | Linee di intervento per l'educazione interculturale | Il CNPI individua le seguenti esigenze: a) La riforma dei programmi scolastici deve essere una occasione per la valorizzazione della cultura nazionale e per tener conto delle prospettive sovranazionali e interculturali; b) approfondimento questioni e tematiche relative alla costruzione di una formazione a dimensione europea; c) acquisizione, da parte degli insegnanti, di una competenza professionale, in parte inedita, che li metta in grado di affrontare validamente la educazione interculturale; d) investimento di risorse sulla formazione in servizio dei docenti , volta a promuovere un processo di rinnovamento didattico, che privilegi in prima istanza le aree geografiche del paese in cui più consistente è la presenza di alunni provenienti da altre culture; e) riconoscimento alla scuola di spazi istituzionali, tempi e risorse sufficienti per affrontare validamente l'educazione interculturale, non meno che le altre "educazioni" che percorrono trasversalmente il curricolo scolastico, riconoscimenti al personale docente che si impegna particolarmente per acquisire competenze in ordine alla educazione interculturale e per rendere un qualificato servizio ai ragazzi immigrati; f) sostegno alla ricerca di soluzioni soddisfacenti per una problematica tanto importante quanto difficile da impostare e da condurre a risultati certi; g) attivazione di centri di documentazione presso sedi istituzionali come Provveditorati, Irrsae, Distretti scolastici od anche biblioteche di centri scolastici; ruolo di coordinamento di strategie territoriali da parte dei Distretti Scolastici e del Consiglio Provinciale; h) potenziamento delle risorse destinate alla politica degli scambi culturali anche fra i nostri studenti e gli studenti di altri Paesi; attivazione di un osservatorio sulla educazione interculturale, per valutare l'efficacia delle singole iniziative e per formulare proposte di adeguamento. |
Pronuncia C.N.P.I. 15/6/1993 | Tutela delle minoranze linguistiche | Il discorso relativo alle “nuove minoranze” di immigrati viene collegato con quello delle minoranze storiche di cittadini e delle varietà regionali e locali. |
Pronuncia C.N.P.I. 24/3/1993 | Razzismo e antisemitismo il ruolo della scuola | Si individua nell’educazione interculturale la forma più alta e globale di prevenzione e contrasto del razzismo e di ogni forma di intolleranza. |
C.M. n. 73 2/3/1994 |
Dialogo interculturale e convivenza democratica: l'impegno progettuale della scuola | Si individua l’Europa, nell’avanzato processo di integrazione economica e politica in corso, come “società multiculturale” e si colloca la dimensione europea dell’insegnamento nel quadro dell’educazione interculturale, con riferimento al trattato di Maastricht e ai documenti della Comunità Europea e del Consiglio d’Europa sulla dimensione europea dell’insegnamento . 2) Si individua il Mondo, in quanto società umana ravvicinata e interagente, come “società multiculturale” e si colloca la dimensione mondiale dell’insegnamento nel quadro dell’educazione interculturale; |
Legge n° 40 del 6 /3/ 98 |
Legge sulla immigrazione | Si afferma il valore formativo delle differenze linguistiche e culturali: “Nell’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche realizzano, per tutti gli alunni, progetti interculturali di ampliamento dell’offerta formativa, finalizzati alla valorizzazione delle differenze linguistico-culturali e alla promozione di iniziative di accoglienza e di scambio” (art. 36) |
Decreto Legislativo n. 286 del 25 /07/98 |
T.U. Disciplina immigrazione e norme sulla condizione dello straniero | Riunisce e coordina le varie disposizioni attualmente in vigore in materia, ponendo, anche in questo caso, particolare attenzione sugli aspetti organizzativi della scuola, sull’insegnamento dell’italiano come seconda lingua, sul mantenimento della lingua e cultura di origine, sulla formazione dei docenti e sull’integrazione sociale. |
DPR n° 275 8/3/1999 | Norme in materia di autonomia scolastica |
Afferma che: "gli obiettivi nazionali dei percorsi formativi, funzionali alla realizzazione del diritto di apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità...". "E' garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale". |
DM 10 novembre 2000 | Commissione nazionale di studio | Costituzione, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, della Commissione di studio per l'approfondimento delle problematiche relative alla educazione interculturale e per l'adozione delle necessarie iniziative per tutti gli ordini e gradi di scuola |
D. L.vo 7 aprile 2003, n. 85 | Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario | Il decreto disciplina la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nei Paesi di origine |
D. L.vo 9 luglio 2003, n.215 | Parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica | Disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, disponendo le misure necessarie affinché le differenze di razza o di origine etnica non siano causa di discriminazione, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini, nonché dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso. |
DPR n. 394 del 31 /8/1999 |
“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti le disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” | I principi dell’insegnamento dell’italiano come
seconda lingua, sul mantenimento della lingua e cultura di origine,
sulla formazione dei docenti e sull’integrazione sociale, unitamente
al diritto all’istruzione, sono garantiti nei confronti dei minori
stranieri indipendentemente dalla loro posizione giuridica In particolare l’art. 45 disciplina il tema dell’iscrizione scolastica, affermando che: 1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. 2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull’identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno: c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza: d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno. 3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione é effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri. 4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa. 5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati. 6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52, allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale. 7. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore. 8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri, al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale. |
C.M. n. 155/2001 | Sostegno del personale impegnato nelle scuole a forte processo immigratorio; | |
C.M. n. 160/2001 | Attivazione dei corsi di lingua per cittadini extracomunitari, adulti e minori. | |
Nota del 31 ottobre 2002 | "Il giorno della memoria" | Rif. alla Legge 211/2000 che ha istituito il 27 gennaio (data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz) "Il giorno della memoria", per ricordare la persecuzione degli ebrei culminata nella Shoah e per diffondere e rafforzare nelle giovani generazioni sentimenti di solidarietà, di pacifica convivenza, di rispetto della libertà e della dignità umana. |
C.C.N.L. del comparto scuola 2002/05 (art.9) | Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica, già attivate a seguito di circolare ministeriale n° 40 del 6 aprile 2004. | |
Legge n°189 30 luglio 2002 |
La cosiddetta Bossi-Fini | Non modifica le procedure di iscrizione degli alunni stranieri a scuola |
Legge
n. 53 28 marzo 2003 |
Norme generali su istruzione e livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale | Il testo della riforma assicura a tutti il
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici
anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il
diciottesimo anno di età. L'attuazione graduale del diritto-dovere
predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1,
commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi
finanziari previsti I piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali. |
PROTOCOLLO D'INTESA In materia di iniziative contro le discriminazioni |
DIPARTIMENTO PER LE PARI
OPPORTUNITÀ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali e REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI | |
Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri |
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per lo studente Ufficio per l’integrazione degli alunni stranieri | |
Circolare n. 24 dell’1 marzo 2006 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per lo studente Ufficio per l’integrazione degli alunni stranieri | |
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DELL'UNESCO SULLA DIVERSITA' CULTURALE |