Home - Alunni -Statuto delle studentesse e degli studenti
D.P.R.
21 novembre 2007, n. 235
Regolamento recante modifiche ed integrazioni
al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria
(in GU 18 dicembre 2007, n. 293)
Art. 1 – Vita della Comunità
Scolastica
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo
studio,
l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza
critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza
sociale,
informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona
in tutte le
sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità
dei ruoli,
opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle
potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di
svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e
dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a
New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali
dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità
civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua
azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente,
contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani,anche
attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione
dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della
loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi
culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e
all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di
espressione, di
pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di
tutte le persone
che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel
ripudio di ogni
barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 - Diritti
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e
professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso
l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità
delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e
valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso
un'adeguata
informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare
temi
liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi
componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e
sulle norme che
regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile
alla vita
della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità
previste dal
regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo
costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di
programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di
organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta
dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto
a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un
processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri
punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola
secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere
chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono
essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed
esercitano
autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari
integrative e tra le
attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività
didattiche
curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate
secondo tempi e
modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle
esigenze di
vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita
culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La
scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla
tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività
interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le
condizioni per
assicurare:
a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un
servizio
educativo-didattico di qualità;
b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il
sostegno di
iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro
associazioni;
c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di
svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione
scolastica;
d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere
adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza
psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento
l'esercizio del
diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di
classe, di corso e
di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e
disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno
della scuola secondaria superiore, del
diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative
all'interno della
scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle
associazioni
di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre
la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro
associazioni.
Art. 3 - Doveri
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad
assolvere
assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo
d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro
compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se
stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro
doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento
corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni
organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli
istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture,
i macchinari e
i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da
non
arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente
l'ambiente
scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della
vita della
scuola.
Art. 4 - Disciplina
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i
comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento
ai doveri
elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti
all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche
di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti
ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di
seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono
al
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di
rapporti corretti
all'interno della comunità scolastica nonché al recupero dello
studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in
generale a vantaggio della comunità scolastica..
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere
sottoposto
a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre
le proprie
ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento
può
influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né
indirettamente,
la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non
lesiva
dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla
infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità
nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione
del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello
studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da
esso derivano. Allo studente è sempre offerta
la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità
scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla
comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le
sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni
e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non
ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono
adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate
infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici
giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni
deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi
genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei
periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in
coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi
sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di
recupero educativo che miri all'inclusione, alla
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità
scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può
essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano
la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per
l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite
generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della
situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il
disposto del comma 8.
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi
di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una
particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale,
ove non siano esperibili interventi per un reinserimento
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante
l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento
dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o
la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi
o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine
dell'anno scolastico.
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono
essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di
elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione
disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello
studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la
situazione obiettiva
rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il
rientro nella
comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di
iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 5 - Impugnazioni
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte
di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla
comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di
garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai
regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa
parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola
secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide
nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un
docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola
secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e
da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola
secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori,
ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli
studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia
interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola
in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da
questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli
studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia
interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche
contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta
previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto
per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal
coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti,
da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità
scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio
scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in
luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta
applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua
attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della
documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da
chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di
trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia
rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio
scolastico regionale può decidere indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui
all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito
atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei
docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale
al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello
stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due
anni scolastici.
Art. 5-bis (Patto educativo di
corresponsabilità)
1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione
scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e
degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità,
finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e
doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e
famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di
sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del
patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività
didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le
iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei
nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto
delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta
formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di
corresponsabilità.
Art. 6 – Disposizioni finali
5. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle
disposizioni
vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione
degli
studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella
scuola media.
6. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni
singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti
all'atto dell'iscrizione.
7. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.
NORMATIVA COMPLETA :
Lo Statuto delle studentesse e degli
studenti (D.P.R. 249/98)
Lo
statuto delle studentesse e degli studenti (modificato dal D.P.R.
235/2007)
D.P.R. 235/2007 - Regolamento recante
modifiche al D.P.R. 249/98
Circolare esplicativa
D.P.R. 235/2007