Consiglio
di Istituto
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Consiglio di Istituto
Norma e Funzioni
Il consiglio di istituto è composto da tutte le componenti della
scuola: docenti, genitori, studenti e personale amministrativo,
variabile da 14 a 19 componenti secondo gli alunni iscritti.
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere
loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni
genitore proporsi per essere eletto. Le elezioni per i consigli di
istituto si svolgono ogni triennio.
Scuola secondaria superiore: il
consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino
a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti
del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, 3 dei genitori degli alunni, 3 degli alunni, il
dirigente scolastico; nelle scuole con popolazione scolastica
superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8
rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 dei genitori degli alunni, 4
degli alunni, il dirigente scolastico; il consiglio d'Istituto è
presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei
genitori degli alunni.
La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato
amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore e da uno
studente. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la
presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che
ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.
FUNZIONI
Il C.d.I.
- elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola;
- delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.
- provvede all'adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto, all'acquisto, al rinnovo e alla conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, alla decisione in merito alla partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.
- Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole.
- In particolare adotta il Piano dell'offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti.
- indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe;
- esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto,
- stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.
Riferimento normativo art. 8 del Decreto Legislativo 297/1994.
(fonte :
http://www.istruzione.it/urp/organi_collegiali.shtml)