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Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Art. 47
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei
dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale
complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in
carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie
proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché
tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo
a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a
carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo
provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o
organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo
22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La
stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non
comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo
compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le
indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3 – Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall’autorita’
amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24
novembre 1981, n. 689.
La presente sotto-sezione non è compilata in quanto l’Art. 47
del D.L.vo 33/2013, che rinvia all’Art. 14, concerne i titolari di
incarichi politici, anche a livello statale, regionale o locale.